COMUNE DI PORTO VENERE
PROVINCIA DELLA SPEZIA
______________________________
DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°
10 Seduta del
29 aprile 2014
OGGETTO: PROGETTO URBANISTICO
OPERATIVO (P.U.O.) AMBITO NE6 IN LOCALITÀ FEZZANO DI PORTO VENERE –
ESPRESSIONE SULLE OSSERVAZIONI NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI
APPROVAZIONE TRAMITE CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 59 L.R. N.
36/97.-
L'anno
2014 addì 29 del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
adunanze, a seguito di determinazione del Sindaco e degli avvisi
scritti in data 24 aprile 2014 recapitati a ciascun Consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione nelle
persone dei signori:
Pr.
|
As.
|
Pr.
|
As.
|
||||
1
|
Cozzani
Matteo
|
X
|
05
|
Dorgia Fabrizia |
X
|
||
2
|
Barsotti
Paola
|
X
|
06
|
Angelino
Giovanna
|
X
|
||
3
|
Borghini
Marco
|
X
|
07
|
Nardini
Massimo
|
X
|
||
4
|
Di Pelino
Emilio
|
X
|
08
|
Masi
Lorenzo
|
X
|
Partecipa il Segretario Comunale Dott.
Gustavo TOMASELLI.
I L P R E S I D E N T
E
Constatata la legalità dell'adunanza
per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed inizia
la discussione sull'argomento in oggetto.
I L C O N S I G L I O
C O M U N A L E
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267,
nonché la Legge 15.05.1997, n. 127;
PRESO atto che sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D.Lgs.267/2000 hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
______________________
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile.
Affissa
all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 6 maggio 2014 al 21
maggio 2014.
La
presente deliberazione:
è
stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°
D.Lgs. 267/2000).
è
divenuta esecutiva il ________ decorsi 10 gg dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO
COMUNALE
______________________________________
DATO ATTO che il
l’Assessore Marco Borghini ha lasciato la sala consiliare alle ore
22.10 per un possibile conflitto di interessi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE
il Comune di Porto Venere è dotato di Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C.) redatto ai sensi delle disposizioni della legge Regionale
36/97, Piano in vigore dal 24 ottobre 2002;
CHE
lo stesso P.U.C., successivamente adeguato con deliberazione del C.C.
n° 29 in data 24.10.2002, individua alcune aree edificabili oggetto
di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di Piano per
l’Edilizia Economico e Popolare ai sensi della legge 167/62 e della
Legge Urbanistica Regionale 36/1997, tra cui l’area in Località
Fezzano – Sub – ambito R3.4 / NE 6, di che trattasi;
CHE
relativamente a tale area, catastalmente identificata al Foglio 3,
mapp.li 12, 13, 238, 533 (ex 237), 535, 536 (ex 501), l’A.C. si è
dotata di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di
P.E.E.P., adottato con D.C.C. n. 4 del 26.01.2004, divenuto efficace
e tuttora vigente;
CHE,
relativamente al suddetto P.U.O. soggetto a P.E.E.P. in località
Fezzano:
- i terreni compresi nel perimetro identificato nel P.U.C. come ambito soggetto a P.U.O. ad attuazione di iniziativa pubblica “NE6”, identificati catastalmente come sopra, risultano ad oggi di proprietà della Signora D’Alessandro Monica (terreno individuato al N.C.T. Foglio 3, mappali 12 e 13) e della Società “GNL Italia” (terreno individuato al N.C.T. Foglio 3, mappali 237, 238, 501);
- con D.G.C. n. 202 in data 16.12.2008 è stato approvato e assunto il verbale per l’assegnazione delle aree edificabili residenziali comprese nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, approvato con Deliberazione del C.C. n. 15 in data 22.04.2004, per l’assegnazione in diritto di proprietà delle aree edificabili ricadenti nel P.E.E.P.;
- con Deliberazione Consiliare n.45 del 20.07.2009 è stata individuata quale futura assegnataria dell’area come sopra identificata la Cooperativa “LA MARINARA”, con sede alla Spezia, Via Bologna n. 68, come confermato con D.C.C. n. 2 del 28.02.2011;
DATO ATTO che in data 12.03.2012 è stata redatta dalla Cooperativa
La Marinara, dichiaratasi a ciò disponibile, nella persona della
Sig.ra Gabriella Paoletti quale soggetto attuatore e legale
rappresentante, soluzione progettuale in attuazione del P.U.O. con
valenza di P.E.E.P. di iniziativa pubblica in loc. Fezzano, acquisita
nella stesura definitiva in data 05.10.2012, prot. n.0010086, a firma
dello Studio Apua con sede a S. Stefano Magra (SP) e correlata
variante al P.U.O.;
CHE la variante è stata sottoposta all’esame della Commissione
Edilizia Ordinaria e della Commissione Locale per il Paesaggio, che
in seduta congiunta del 29.10.2012 hanno espresso parere favorevole
con prescrizioni, recepite nella documentazione progettuale integrata
in data 12.11.2012, prot. n. 0011135;
CHE la variante proposta riduce in maniera significativa i volumi di
scavo e le opere di movimentazione terra e relative opere di
contenimento previsti nel P.U.O. approvato, ed evita la creazione di
una grossa struttura di parcheggio con ascensore essendo volta a
dotare singolarmente le unità immobiliari di locali accessori
interrati e posti auto realizzando percorso di penetrazione verso il
crinale;
CHE
la viabilità di accesso a crinale, prevista nelle N.C.C. del P.U.C.
per l’ambito “R3.4” (art. 3.4.
ASSETTO INFRASTRUTTURALE: “Il tessuto è delimitato in basso
dalla S. Napoleonica. La realizzazione dei percorsi interni di
accesso carrabile dovrà consentire la possibilità di accesso al
crinale del Fezzano”), era garantita nel P.U.O. approvato solo
a mezzo di percorso pedonale, come da schema inserito nelle norme di
conformità e congruenza per l’ambito “NE6”, mentre con la
variante viene introdotto prolungamento dell’accesso di uso
pubblico di penetrazione all’ambito;
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22 novembre
2012, che si richiama integralmente, è stato espresso da parte
dell’Amministrazione Comunale preventivo assenso all’approvazione
della variante al P.U.O. con valenza di P.E.E.P. e contestuale
rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del complesso
residenziale in loc. Fezzano, avviando le procedure per
l’approvazione degli interventi attraverso Conferenza dei Servizi
ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, 14-ter, 14-quater
della L.241/90, come modificata ed integrata, e dell’art. 59 della
L.R. 36/97;
CHE, ad avvenuta espressione del suddetto assenso da parte del
Consiglio Comunale, il progetto edilizio in attuazione del P.U.O. ha
potuto essere sottoposto all’esame della Commissione Edilizia
Ordinaria comunale e della Commissione Locale per il Paesaggio, che
nella seduta congiunta del 19.12.2012, hanno espresso parere
favorevole;
CHE la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso in data
28.03.2013, verbale n.371 parere favorevole anche in merito alle
integrazioni progettuali pervenute in data 30.01.2013 a seguito della
verifica rispetto ai parametri della legge regionale n. 16/2008 art.
67;
PRESO
ATTO che il Comune di Porto Venere con nota prot. n. 0002800 in data
26.03.2013 ha convocato Conferenza dei Servizi in sede referente per
il giorno 8 aprile 2013 per l’approvazione della variante al P.U.O.
e rilascio del permesso di costruire;
CHE gli atti della Conferenza dei Servizi in sede referente sono
stati pubblicati ai sensi di legge per la presentazione di eventuali
osservazioni nel periodo dal 20.05.2013 al 04.06.2013, e sono
accessibili sul sito internet dell’Amministrazione Comunale;
CHE in data 18.07.2013, prot. n. 6273 è stata depositata
documentazione tecnica integrativa da parte dello Studio Apua in
relazione alle richieste avanzate nel corso della seduta referente
della Conferenza dei Servizi;
CHE sono pervenute osservazioni unicamente da parte dell’Associazione
Culturale di Promozione Sociale “POSIDONIA”, con nota in data
04.06.2013, prot. n. 0004712 allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale (all. 1);
CHE le osservazioni di cui alla nota suddetta sono articolate
sinteticamente sui seguenti punti:
- i requisiti delle Cooperative individuate e dei soci assegnatari in relazione al Regolamento Comunale vigente;
- le procedure espropriative dei terreni non ancora iniziate stante la proprietà ancora in capo a G.N.L. e D’Alessandro Monica;
- la presunta illegittimità sedute consiliari per l’esame della pratica in questione in relazione ad interessi diretti di consiglieri comunali (Marcantoni e Bertirotti);
- le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche di alto pregio delle aree interessate dalla costruzione del PEEP in relazione all’aumento del valore dei terreni stessi e quindi ai costi finali;
- la presenza di zona carsica con presenza di “grotta” tamponata da tutelare sebbene non censita nel Catasto Speleologico Ligure ed in generale sulla necessità di ulteriori dettagliate indagini;
- la strada carrabile prevista nella variante a servizio delle abitazioni di crinale; si ritiene che le aree di crinale non siano in tal modo tutelate contrariamente a quanto indicato nella D.C.C. n. 35/2012;
- mancata applicazione della VAS e si sostiene che si confonde lo studio di sostenibilità ambientale con gli studi legati alla VAS;
- valenze archeologiche dell’area: si richiamano studi su tale area e parere espresso dalla Soprintendenza che chiede sorveglianza archeologica. Si richiamano elementi di pregio in genere dell’area che verrebbe compromessa dall’intervento previsto.
ESAMINATI i punti su cui
l’osservazione si fonda;
CONSIDERATO che si ritiene di esprimersi in merito alle osservazioni
presentate nei termini e per le motivazioni di seguito esplicitate:
- in merito ai requisiti delle Cooperative individuate e dei soci assegnatari in relazione al Regolamento Comunale vigente, la Cooperativa “LA MARINARA S.r.l.” ha presentato variante al P.U.O. approvato e relativo progetto attuativo in conseguenza della deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 16.12.2008, ratificata con D.C.C. n. 45 del 20.07.2009, nella quale è stata individuata come futura assegnataria delle aree edificabili dell’ambito NE6. E’ stata autorizzata dai proprietari delle aree, in virtù di accordi per la cessione bonaria delle aree stesse alla Cooperativa, alla presentazione del progetto in variante al P.U.O. approvato. La delibera di adozione della variante al P.U.O. e relativa proposta progettuale è stata notificata ai predetti soggetti proprietari delle aree interessate, senza che essi facessero pervenire alcuna osservazione o opposizione. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29.04.2014 ad oggetto “Attuazione aree edificabili oggetto di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di P.E.E.P. in località Le Grazie e Fezzano di Porto Venere – atto ricognitorio”, immediatamente esecutiva, che si intende richiamata, il Consiglio Comunale ha già delineato tempi e fasi del prosieguo dell’iter di attuazione dei P.U.O. con valenza di PEEP individuando un termine per l’acquisizione delle aree da parte della Cooperativa La Marinara, e sono stati precisati i termini di verifica dei requisiti, oltre a ribadire che il rilascio del titolo edilizio dovrà essere successivo all’acquisizione della titolarità del richiedente e alla stipula della convenzione. L’osservazione non può essere accolta;
- in merito alle procedure espropriative, si richiama il precedente punto 1) ribadendo che la proprietà delle aree (G.N.L. Italia e Sig.ra D’Alessandro Monica) ha autorizzato la Cooperativa in qualità di futura assegnataria a farsi promotrice del progetto di attuazione del P.U.O. con valenza di P.E.E.P. Come confermato con la citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29.04.2014 ad oggetto “Attuazione aree edificabili oggetto di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di P.E.E.P. in località Le Grazie e Fezzano di Porto Venere – atto ricognitorio” il rilascio del titolo edilizio sarà conseguente all’intervenuta acquisizione delle aree entro il termine fissato, in quanto l’Amministrazione non intende procedere all’acquisizione delle aree tramite esproprio. L’osservazione non può essere accolta;
- in merito alla presunta illegittimità delle sedute consiliari per l’esame della pratica in questione in relazione ad interessi diretti di consiglieri comunali, i Consiglieri Marcantoni e Bertirotti hanno partecipato in occasione della Deliberazione n. 17 del 24.02.2009, ma hanno ritenuto di astenersi dalla votazione in occasione della seduta del 20.07.2009 in quanto parenti di soggetti appartenenti alle cooperative preassegnatarie: la ragione dell’astensione nella seduta del 20.07.2009 trova spiegazione nell’oggetto della stessa, concernente l’individuazione dei soggetti preassegnatari delle aree interessate dall’operazione. L’osservazione non può essere accolta;
- in merito al pregio delle aree interessate, la variante, come riportato nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22 novembre 2012, agisce in senso riduttivo dell’impatto dell’intervento (minori volumi di scavo) previsto nel P.U.O. approvato fin dal 2004 e dei relativi costi, proprio tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche di pregio delle aree interessate dalla costruzione del P.E.E.P. L’osservazione non può essere accolta;
- in merito alla zona carsica con presenza di “grotta” tamponata da tutelare, sebbene non censita nel Catasto Speleologico Ligure, ed in generale sulla necessità di ulteriori dettagliate indagini: si richiamano le considerazioni esposte nella relazione geologica del P.U.O. ed analisi integrative condotte in sede di variante, da cui non si evincono problematiche di carattere geologico e idrogeologico derivanti dall’attuazione dell’intervento previsto e che sono già state oggetto di valutazione con esito favorevole da parte del Servizio Geologico della Provincia in sede di Conferenza Referente (prot. n. 0018890 del 06.04.2013), cui ad ogni buon conto verranno inoltrate le osservazioni prima delle valutazioni finali. L’osservazione pertanto non può essere accolta, per quanto di competenza dell’A.C.;
- relativamente alla strada carrabile prevista nella variante a servizio delle abitazioni di crinale, in relazione alla quale si osserva che le aree di crinale non siano in tal modo tutelate, ancora una volta si sottolinea che ogni valutazione va riferita agli elementi oggetto di variante. Per le motivazioni indicate nella D.C.C. n. 35/2012 si conferma che la soluzione proposta, come prevista nella variante, limita gli sbancamenti evitando la creazione di una grossa struttura di parcheggio con ascensore, maggiormente impattante. Sia la Provincia della Spezia che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, in quanto organi competenti, esprimeranno ogni ulteriore valutazione di competenza, oltre alla Commissione Locale per il Paesaggio che per quanto di competenza si è già espressa positivamente. L’osservazione pertanto non può essere accolta;
- circa la mancata applicazione della VAS che si contesta non sia applicata dall’Amministrazione, la necessità della procedura può essere valutata solo ad esito della procedura di Valutazione di Assoggettabilità, ove prescritta ex art. 6 comma 3 D.lgs. 152/2006 ai fini della V.A.S. (d.lgs. 152/2006 e L.R. 32/2012) nel caso specifico. Un approfondimento è opportuno alla luce degli elementi specificati nel seguito. Si sono succedute plurime modifiche ed interpretazioni applicative dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32, da poco entrata in vigore al momento dell’espressione del Consiglio Comunale e non ancora vigente all’avvio dell’iter, legge modificata dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1 e sulla quale ha inciso la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 04.07.2013 che ha dichiarato l'illegittimità dell’art. 3 c. 2 sia nel testo previgente alle modifiche introdotte con la l.r. 1/2013 , sia nel testo modificato dall'articolo 1 della più volte citata L.R. n. 30/2012. In merito all’applicabilità attuale della V.A., a quanto si evince dalla lettura dei criteri di cui alla D.G.R. n. 223/2014 di recente divulgazione in sostituzione della D.G.R. applicativa n.331/2013, le modifiche agli strumenti attuativi dei piani non rileverebbero in ogni caso a meno di modifiche in variante al P.U.C.; in questo caso la V.A. (non la V.A.S.) potrebbe essere applicabile solo in virtù dell’interessamento da parte del P.U.O. di aree identificate come carsiche nella cartografia del P.T.C.P. assetto insediativo (aree carsiche - SP 38 LAMA DI LA SPEZIA) e ciò sebbene le modifiche proposte non comportino modifiche sostanziali né aumenti del carico insediativo da cui ci si possa attendere effetti ambientali significativi, ma piuttosto riducano scavi e sbancamenti che inciderebbero sulla componente ambientale suolo e sottosuolo. Tenuto dunque conto che la viabilità di accesso al crinale, prevista nelle N.C.C. del P.U.C. per l’ambito “R3.4” (art. 3.4. ASSETTO INFRASTRUTTURALE: “Il tessuto è delimitato in basso dalla S. Napoleonica. La realizzazione dei percorsi interni di accesso carrabile dovrà consentire la possibilità di accesso al crinale del Fezzano”), era garantita nel P.U.O. approvato a mezzo di percorso pedonale, come da schema inserito nelle norme di conformità e congruenza per l’ambito “NE6”, mentre con la variante viene introdotto modesto prolungamento dell’accesso di uso pubblico di penetrazione nell’ambito, potrebbe configurarsi modifica incidente sul sistema di accessibilità e delle regole locali del P.U.C., con variazione al P.U.C. come da elaborato “Margini di flessibilità” del Piano. Solo ove si configurasse variante al P.U.O. con correlata variante al P.U.C. emergerebbe la necessità di rivalutazione della variante anche in relazione alle limitazioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 36/1997, come da circolare della regione Liguria PG/2012/68749 in data 08.05.2012 (P.U.C. soggetto a verifica di adeguatezza decorsi dieci anni dalla sua approvazione, 24/10/2002 - P.U.O. efficace dal 02/05/2005). Data la delicatezza della questione l’osservazione viene ritenuta pertinente e meritevole di approfondimento interpretativo nei termini sopra circostanziati, e la valutazione della correttezza dell’interpretazione del quadro normativo locale e legislativo demandata alla Provincia della Spezia;
- in merito alle valenze archeologiche dell’area (si richiamo studi su tale area e parere espresso dalla Soprintendenza che chiede sorveglianza archeologica; si richiamano elementi di pregio in genere dell’area che verrebbe compromessa dall’intervento previsto): per la tutela di tale importante aspetto la competente Soprintendenza è stata invitata in conferenza dei servizi e coinvolta in merito al procedimento e, valutata la verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 163/2006 allegata al Piano, ha richiesto la sorveglianza archeologica nella fase esecutiva dei lavori. L’osservazione pertanto non può essere accolta;
CONSIDERATO
che è intento dell’Amministrazione, subentrata alla precedente a
seguito delle Consultazioni elettorali dello scorso maggio 2013,
addivenire alla conclusione dell’iter urbanistico avviato, a
termine di legge e verificandosi le condizioni prescritte;
CHE parallelamente al prosieguo dell’iter di cui alla presente
deliberazione, le cui aree sono tutt’oggi in proprietà dei
soggetti proprietari catastali, l’Amministrazione intende procedere
come deliberato con propria Deliberazione del Consiglio Comunale n.
09 del 29.04.2014 ad oggetto “Attuazione aree edificabili oggetto
di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di P.E.E.P.
in località Le Grazie e Fezzano di Porto Venere – atto
ricognitorio”, ribadendosi che non si intende procedere mediante
esproprio delle aree e che il rilascio del titolo edilizio, sarà
conseguente all’acquisizione delle aree da parte della Cooperativa
La Marinara, alla stipula della convenzione e agli altri passaggi
procedimentale nei termini descritti;
FATTA SALVA l’applicazione della Legge Regionale n. 37/2012 di
modifica della legge regionale n. 37/2008 in materia di interventi
regionali nel settore abitativo, il cui art. 2 sostituisce l’art.
26bis della L.R. 38/2007 (“Disciplina dell’edilizia residenziale
pubblica”), prevedendo nello schema di convenzione al comma 9,
lett. c) per interventi quali quello di specie il “vincolo
quindicennale ad uso prima casa e divieto di alienazione di pari
durata”;
DATO ATTO che sono state esperite le procedure di comunicazione e
pubblicazione degli atti previste dal D.lgs. n. 33/2013, art. 38;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
espresso dal responsabile del procedimento e dalla Responsabile di
area, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma,
del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;
VISTA
la L.R. 36/97 e ss.mm. ed ii;
VISTA
la L.R. 16/08 e ss.mm. ed ii.;
VISTA
la L. 241/90 e ss.mm. ed ii.;
Uditi gli
interventi dei Consiglieri comunali;
Con
votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;
D E L I B E R A
- di richiamare le premesse della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di respingere l’osservazione presentata in data 04.06.2013, prot. n. 0004712, da parte dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “POSIDONIA” relativamente alla variante al Progetto Urbanistico Operativo con valenza di PEEP “NE6” di cui in premessa, per le motivazioni dettagliatamente esposte nella presente deliberazione, che si richiamano integralmente per i sottopunti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e relativamente al punto 7) di demandare la valutazione alla Provincia della Spezia nell’ambito della procedura di conferenza;
- di trasmettere la presente deliberazione, non appena divenuta esecutiva, unitamente ai relativi atti, alla Provincia della Spezia;
- di dare atto che le controdeduzioni all’osservazione presentata saranno sottoposte alla decisione della Conferenza dei Servizi in seduta deliberante ai sensi dell’art. 59, comma 2, della L.R. 36/97 e ss.mm. ed ii.
Indi,
riscontrata l’urgenza di provvedere,
Con
votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;
D E L I B E R A
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4°, Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL
PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI PORTO VENERE
PROVINCIA DELLA SPEZIA
______________________________
DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°
09 Seduta del
29 aprile 2014
OGGETTO: ATTUAZIONE AREE
EDIFICABILI OGGETTO DI PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (P.U.O.) CON
VALENZA DI P.E.E.P. IN LOCALITÀ LE GRAZIE E FEZZANO DI PORTO VENERE
– ATTO RICOGNITORIO.-
L'anno
2014 addì 29 del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
adunanze, a seguito di determinazione del Sindaco e degli avvisi
scritti in data 24 aprile 2014 recapitati a ciascun Consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione nelle
persone dei signori:
Pr.
|
As.
|
Pr.
|
As.
|
||||
1
|
Cozzani
Matteo
|
X
|
05
|
Dorgia Fabrizia |
X
|
||
2
|
Barsotti
Paola
|
X
|
06
|
Angelino
Giovanna
|
X
|
||
3
|
Borghini
Marco
|
X
|
07
|
Nardini
Massimo
|
X
|
||
4
|
Di Pelino
Emilio
|
X
|
08
|
Masi
Lorenzo
|
X
|
Partecipa il Segretario Comunale Dott.
Gustavo TOMASELLI.
I L P R E S I D E N T
E
Constatata la legalità dell'adunanza
per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed inizia
la discussione sull'argomento in oggetto.
I L C O N S I G L I O
C O M U N A L E
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267,
nonché la Legge 15.05.1997, n. 127;
PRESO atto che sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D.Lgs.267/2000 hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
______________________
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile.
Affissa
all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 6 maggio 2014 al 21
maggio 2014.
La
presente deliberazione:
è
stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°
D.Lgs. 267/2000).
è
divenuta esecutiva il ________ decorsi 10 gg dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO
COMUNALE
______________________________________
DATO ATTO che
l’Assessore Marco Borghini ha lasciato la sala consiliare alle ore
22.10 per un possibile conflitto di interessi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
- che il Comune di Porto Venere è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) redatto ai sensi delle disposizioni della legge Regionale 36/97, Piano in vigore dal 24 ottobre 2002;
- che lo stesso P.U.C., successivamente adeguato con deliberazione del C.C. n° 29 in data 24.10.2002, individua alcune aree edificabili oggetto di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di Piano per l’Edilizia Economico e Popolare ai sensi della legge 167/62 e della Legge Urbanistica Regionale 36/1997, tra cui quelle di seguito specificate:
- Località Fezzano – Sub – ambito R3.4 NE 6 ( Sup. utile in progetto 2.000 mq);
- Località Le Grazie– Sub – ambito R8.1 NE 15 (Sup. utile in progetto 1.000 mq);
- Località Le Grazie– Sub – ambito R8.2 NE 16 (Sup. utile in progetto 950 mq);
- Località Le Grazie– Sub – ambito R8.2 NE 17 (Sup utile in progetto 800 mq);
- Località Le Grazie– Sub – ambito R8.2 NE 18 (Sup utile in progetto 400 mq).
- che il P.U.C. individua aree edificabili oggetto di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di Piano per l’Edilizia Economico e Popolare ai sensi della legge 167/62 e della Legge Urbanistica Regionale 36/1997 anche in loc. Olivo di Porto Venere (Sub – ambiti R10.1 - NE 20 e R10.2 - NE 21, ma per tali aree non si è mai concluso l’iter approvativo dei P.U.O. con valenza di P.E.E.P. adottati dall’A.C. nel 2004 pertanto il vincolo di cui alla delibera consiliare 24 ottobre 2002 è caducato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 43 L.R. 36/97 e 2 L. 1187/68 decorsi cinque anni dall’approvazione dello del P.U.C. ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 327/2001 e per tali aree unico strumento urbanistico efficace è quello ante 24 ottobre 2002;
- che nelle altre aree edificabili oggetto di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di Piano per l’Edilizia Economico e Popolare l’attuazione delle predette previsioni mediante adozione di P.U.O. con valenza di P.E.E.P. è avvenuta in modo diversificato e, in particolare:
- con Deliberazione Consiliare n. 4 del 26.01.2004 è stato adottato il Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di P.E.E.P. relativo all’ambito di nuova edificazione per la frazione del Fezzano;
- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 26.01.2004 è stato adottato il Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) con valenza di P.E.E.P. relativo all’ambito di nuova edificazione per la frazione di Le Grazie;
- che, in particolare, lo strumento urbanistico (P.U.O.) relativo alla frazione del Fezzano Sub – ambito R3.4 NE 6, dopo gli adeguamenti predisposti a seguito di rilievi impartiti dalla Amministrazione Provinciale assunti con Deliberazione del C.C. n. 6 del 17.02.2005, è operativo e in vigore a far data dal 02.05.2005 e lo strumento urbanistico (P.U.O.) relativo alla frazione di Le Grazie Sub- ambito R.8.1 NE 15, R8.2 NE 16, R8.2 NE 17, R8.2 NE 18 è operativo e in vigore a far data dal 18.11.2005;
- che la vigente normativa, con particolare riferimento alla Legge Urbanistica Regionale n.36/1997, art. 54, comma 9, prevede che l’approvazione del P.U.O. equivale ope legis a dichiarazione di pubblica utilità con riferimento alle opere od impianti pubblici in esso previsti, nonché agli interventi oggetto di procedura espropriativa;
- che, infatti, ai sensi dell’art. 12, lett. b, del DPR n. 327/2001 e ss.mm ed ii. la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta “... quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo (…)”;
- che in data 22.04.2004 con Deliberazione n. 15 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili residenziali comprese nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare“;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 28.03.2008 sono state individuate, ai sensi dell’articolo 2 del “Regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili residenziali comprese nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare“, le seguenti aree di intervento per l’anno in corso:
- Località Fezzano – Sub – ambito R3.4 NE 6 - Sup utile in progetto 2.000 mq;
- Località Le Grazie– Sub – ambito R8.1 NE 15 - Sup utile in progetto 1.000 mq;
- Località Le Grazie– Sub – ambito R8.2 NE 16 - Sup utile in progetto 950 mq;
- Località Le Grazie– Sub – ambito R8.2 NE 17 - Sup utile in progetto 800 mq
- Località Le Grazie– Sub – ambito R8.2 NE 18 - Sup utile in progetto 400 mq.
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 16.12.2008 è stata approvata la preassegnazione delle aree suddette ai seguenti soggetti:
Lotto assegnato
|
Soggetto pre-assegnatario
|
Località Fezzano – Sub – ambito R3.4 NE 6
|
Cooperativa La Marinara;
|
Località Le Grazie – Sub – ambito R8.1 NE
15
|
Cooperativa La Marinara
|
Località Le Grazie – Sub – ambito R8.2 NE
16
|
Cooperativa La Marinara
|
Località Le Grazie – Sub – ambito R8.2 NE
17
|
Cooperativa La Fratellanza
|
Località Le Grazie – Sub – ambito R8.2 NE
18
|
Cooperativa La Fratellanza
|
- che tale preassegnazione è stata confermata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45-46-47-48-49 in data 20.07.2009;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento comunale per l’assegnazione delle aree edificabili
residenziali comprese nel Piano dell’edilizia economica e popolare
“le aree e gli interventi da realizzarsi in regime di finanziamento
autogestito saranno assegnate dal Consiglio comunale su proposta
della Giunta che si avvale del parere” dell’apposita Commissione
disciplinata nella medesima norma;
Ritenuto
- che, atteso il lungo lasso temporale trascorso e l’imminente scadenza dei P.U.O. di cui all’oggetto, è primario interesse dell’Amministrazione valutare la sussistenza delle condizioni per l’attuazione dei predetti P.U.O. in località Le Grazie e Fezzano entro il termine di loro scadenza fissato dall’art. 54, comma 9, L. reg. n. 36/97, nonché l’attualità dell’interesse da parte dei soggetti potenziali attuatori, come individuati nella graduatoria di preassegnazione di cui in premessa;
- che, tuttavia, a fronte degli stringenti vincoli di bilancio derivanti dal Patto di Stabilità, nonché in considerazione dell’intervenuta revisione dei criteri di calcolo delle indennità (ex plurimis Corte cost. sentenze nn. 348 e 349/2007), l’Amministrazione è attualmente impossibilitata ad anticipare e sostenere i costi necessari per il compimento delle espropriazioni;
- che, pertanto, ai fini della verifica della possibilità di dare attuazione ai P.U.O. con valenza di P.E.E.P. in oggetto si rende preliminarmente necessario che i soggetti originariamente individuati quali pre-assegnatari acquisiscano direttamente la proprietà delle aree in questione;
- che, allo stato, solo con riferimento al P.U.O. relativo al sub ambito R8.2 NE 18 risulta acquisita la proprietà dell’area in capo alla Cooperativa La Fratellanza;
- che, invece, per le altre aree in questione l’attuazione dei P.U.O. resta necessariamente condizionata all’acquisizione della proprietà delle aree da parte dei soggetti interessati;
- che, a seguito del perfezionamento della condizione di cui al punto precedente e, quindi, dell’intervenuta acquisizione delle aree, prima del rilascio dei titolo edilizio sarà convocata la Commissione di cui all’art. 5 del Regolamento comunale per la verifica della sussistenza attuale dei requisiti soggettivi stabiliti per la realizzazione dell’intervento previsti per le società cooperative dall’art. 5, lett. B), n. 1 del Regolamento comunale per l’assegnazione di aree edificabili residenziali comprese nel piano per l’edilizia economica e popolare;
- che, inoltre, resta fermo che gli alloggi realizzati in base agli interventi in questione dovranno tassativamente essere assegnati a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 12 del citato Regolamento comunale per l’assegnazione di aree edificabili residenziali comprese nel piano per l’edilizia economica e popolare;
- che il Comune si riserva una rivalutazione della destinazione urbanistica delle aree oggetto dei P.U.O. con valenza di P.E.E.P. per le quali non sarà stata acquisita la proprietà da parte delle società cooperative interessate e in possesso dei requisiti entro il termine di mesi sei decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- che in base al disposto della Legge Regionale n. 37/2012 di modifica della legge regionale n. 37/2008 in materia di interventi regionali nel settore abitativo – ove applicabile – il cui art. 2 sostituisce l’art. 26bis della L.R. 38/2007 (“Disciplina dell’edilizia residenziale pubblica”), “gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla realizzazione di nuovi alloggi di ERP, nella misura del 10 per cento ovvero della percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla Regione ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2, della superficie agibile residenziale degli edifici in progetto o del volume urbanistico residenziale nel caso di comuni non ancora adeguati ai parametri della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale quota è aggiuntiva rispetto all'entità dell'edificazione prevista dal relativo progetto di intervento e comporta il soddisfacimento dei necessari standard urbanistici”, mentre sono esclusi dall'obbligo di corrispondere la quota suddetta, per quanto rilevante nel caso di specie “c) gli interventi di nuova costruzione aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso in proprietà a prezzi convenzionati con vincolo quindicennale ad uso prima casa e divieto di alienazione di pari durata”;
- che, giusta quanto sopra, occorrerà, altresì, procedere alla modifica degli schemi di convenzione in conformità ai contenuti della presente deliberazione;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali;
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;
D E L I B E R A
- di confermare gli interventi previsti nell’area sita in località Le Grazie – Sub – ambito R8.2 NE 18 a favore della Cooperativa La Fratellanza;
- di confermare, altresì:
- gli interventi previsti nell’area sita in località Fezzano – Sub – ambito R3.4 NE 6 alla Cooperativa La Marinara, a condizione che entro mesi 6 dalla data di pubblicazione della presente deliberazione venga prodotto dalla stessa atto attestante l’intervenuta acquisizione in proprietà dell’area oggetto di P.U.O. e che risultino rispettati i requisiti stabiliti dall’art. 12 del citato Regolamento comunale per l’assegnazione di aree edificabili residenziali comprese nel piano per l’edilizia economica e popolare;
- gli interventi previsti nell’area sita in località Le Grazie – Sub – ambito R8.1 NE 15 alla Cooperativa La Marinara, a condizione che entro mesi 6 dalla data di pubblicazione della presente deliberazione venga prodotto dalla stessa atto attestante l’intervenuta acquisizione in proprietà dell’area oggetto di P.U.O. e che risultino rispettati i requisiti stabiliti dall’art. 12 del citato Regolamento comunale per l’assegnazione di aree edificabili residenziali comprese nel piano per l’edilizia economica e popolare;
- gli interventi previsto nell’area sita in località Le Grazie – Sub – ambito R8.2 NE 16 alla Cooperativa La Marinara, a condizione che entro mesi 6 dalla data di pubblicazione della presente deliberazione venga prodotto dalla stessa atto attestante l’intervenuta acquisizione in proprietà dell’area oggetto di P.U.O. e che risultino rispettati i requisiti stabiliti dall’art. 12 del citato Regolamento comunale per l’assegnazione di aree edificabili residenziali comprese nel piano per l’edilizia economica e popolare;
- gli interventi previsti nell’area sita in località Le Grazie – Sub – ambito R8.2 NE 17 alla Cooperativa La Fratellanza, a condizione che entro mesi 6 dalla data di pubblicazione della presente deliberazione venga prodotto dalla stessa atto attestante l’intervenuta acquisizione in proprietà dell’area oggetto di P.U.O. e che risultino rispettati i requisiti stabiliti dall’art. 12 del citato Regolamento comunale per l’assegnazione di aree edificabili residenziali comprese nel piano per l’edilizia economica e popolare;
- di demandare ai competenti Uffici l’aggiornamento degli schemi di convenzione di cui all’art. 35, L. n. 865/1971 in conformità ai contenuti della presente deliberazione;
- di dare atto che gli schemi di convenzione di cui al punto precedente dovranno essere approvati con successiva deliberazione del Consiglio comunale;
- di dare atto, altresì, che, a seguito del perfezionamento degli atti di cui ai punti precedenti e della sottoscrizione della convenzione, i competenti Uffici procederanno al rilascio dei necessari titoli edilizi per la realizzazione degli interventi;
- di prevedere che la Cooperativa si obbligherà a presentare, contestualmente alla richiesta del permesso di costruire, apposito Piano finanziario preventivo, completo di Capitolato tecnico sui materiali e finiture degli alloggi, con la definizione del prezzo massimo medio di assegnazione degli alloggi, determinato secondo il sistema di calcolo fissato per l'edilizia agevolata convenzionata, stabilito dalla Regione Liguria, e vigente al momento della stipula del presente atto tramite presentazione di apposito Q.T.E. su modello regionale. Il costo riconoscibile per unità immobiliare sarà determinato secondo i parametri specificati nella D.G.R. n. 394 del 29.4.2002, in conformità ai quadri economici approvati con succ. D.D. n. 1930 del 25.9.2002 che, in caso di mancata acquisizione del diritto di proprietà nel termine di mesi sei decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, il Comune si riserva una rivalutazione della destinazione urbanistica delle aree oggetto dei P.U.O. con valenza di P.E.E.P.;
Indi,
riscontrata l’urgenza di provvedere,
Con
votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;
D E L I B E R A
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4°, Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL
PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
1) Il PEEP nel Comune di Porto Venere
Porto Venere 15 marzo 2011
L’Amministrazione Comunale di Porto Venere ha dato il via
all’attuazione del PEEP (Piano per l’Edilizia Economica Popolare) nei borghi
delle Grazie e del Fezzano.
Quanto sta avvenendo sembra contraddire lo spirito del PEEP
che dovrebbe avere finalità sociali per agevolare soggetti in difficoltà
abitativa e incentivare le giovani coppie con basso reddito a rimanere sul
territorio impedendo così l’abbandono dei borghi. Ci è stato detto che era
necessario costruire queste case perché risultava da un’indagine (ma non
sappiamo quale, commissionata da chi e in quale data) che un gruppo di persone
(“con residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Porto Venere”
come dice il Regolamento Comunale per l’assegnazione di aree edificabili
residenziali comprese nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare approvato
con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22 aprile 2004 e attualmente in vigore) ne
aveva necessità.
Attualmente invece queste case sono pubblicizzate anche in
ambienti commerciali e risulta che vengano proposte a costi molto vicini a
quelli del libero mercato (da un minimo di 350.000 euro circa per circa 70 mq).
Evidentemente un prezzo non sostenibile da tutti, e soprattutto sicuramente non
in linea con i costi massimi ammissibili dell’edilizia residenziale pubblica
così come previsto dalle Leggi Regionali di settore e dal Piano Quadriennale
Regionale di edilizia pubblica.
Si continua a cementificare porzioni del territorio per fini
economici tradendo in questo modo le promesse politiche enunciate sia nel
Programma Elettorale che nel Programma del Sindaco e nei successivi interventi
in Consiglio Comunale (vedi nota sotto).
Alla luce di quanto detto sopra restano da chiarire alcuni
punti:
- se l’intervento gode o dovrebbe in seguito godere di agevolazioni pubbliche come è possibile dichiarare costi di intervento totalmente avulsi dai costi predeterminati dal Piano Quadriennale Regionale per l’edilizia pubblica?
- se il numero dei soci deve essere, al momento dell’assegnazione delle aree, pari al numero di alloggi da realizzare (art. 6 del regolamento comunale), perché le case sono pubblicizzate e si cercano ora persone da associare e alle quali poi assegnare gli alloggi, dopo che il Comune ha proceduto all’assegnazione delle aree e quindi già valutato i requisiti delle Cooperative partecipanti?
- la corrispondenza e veridicità delle dichiarazioni sui requisiti richiesti ai soci delle cooperative non deve essere valutata alla data di assegnazione delle aree?
- Qual è su questo argomento il parere dell’opposizione che in parte si è dichiarata volutamente assente dal Consiglio Comunale del 28 febbraio u.s. nel quale dovevano essere approvati i PEEP mentre un suo rappresentante è stato determinante per il raggiungimento del numero legale partecipando alla votazione con voto favorevole?
NOTA
Il ruolo dell’Amministrazione Comunale in questa vicenda contraddice
quelle che sono state le promesse contenute nel Programma Elettorale, il
Programma del Sindaco, le sue affermazioni
nei C.C. del 20 luglio 2009 e nel C.C. del 28 febbraio 2011.
Dal Programma
elettorale con cui è stata eletta l’attuale Amministrazione:
"serve
… dare attuazione ai PEEP, sbloccare le cooperative, permettere alle famiglie
che già da troppo tempo aspettano la realizzazione di un bisogno che è anche un
diritto: quello della prima casa. … Una casa che stipendi di lavoratori
riescano ad acquistare per sé e non per speculare. Che serva ai giovani che non riuscendo a
pagare un affitto troppo alto sono costretti ad andare ad abitare altrove. Che
serva ai nostri borghi sempre più deserti d’inverno, sempre più venduti come
“seconde case”, parcheggio e posto barca incluso, al nostro tessuto sociale
sempre più povero con scuole sempre più vuote e residenti sempre più anziani."
Dal
Programma di governo del Sindaco Nardini
(D.G. n. 131 del 9 agosto 2008), dopo aver ribadito l’impegno di dare
attuazione ai PEEP aggiungeva:
"Un
altro problema del nostro abitare consiste nel fatto che, oramai, tutte e tre
le frazioni sono sempre più deserte d’inverno e le vendite sono “seconde case”
“parcheggio e posto barca” incluso
Posto,
allora, che non è certamente la seconda casa il volano dell’economia nel nostro
Comune e senza volere con questo allontanare quanti, innamorati delle nostre
coste, hanno acquistato nei nostri paesi, dobbiamo una buona volta censire il
nostro abitato, scorporando le residenze effettive da quelle “estive”." Scriveva anche che “il
numero degli alloggi previsti (nei
progetti PEEP) è di gran lunga inferiore
alla domanda abitativa.” A tutt’oggi non è dato sapere se esiste una
indagine sullo stato abitativo che permetta di operare scelte motivate sul
fabbisogno abitativo. Quello che sappiamo è che il numero degli abitanti
continua a diminuire e che le case in progetto dei PEEP sono messe sul mercato (forse
a causa del costo eccessivamente alto e non certo “per i nostri giovani”) senza
nessuna garanzia che, invece di corrispondere alle esigenze sociali del
territorio, non si tratti di investimento a fini speculativi.
Dal Consiglio
Comunale del 20 luglio 2009,
Sindaco: “…abbiamo persone che sono iscritte
in cooperativa da 20 anni…l’impegno è stato dare una risposta a queste
persone…non possiamo sopportare che intere generazioni siano deportate nelle
zone di Ceparana, Santo Stefano, nelle zone dove le case costano un prezzo accettabile…”
Il Consiglio Comunale
del 28 febbraio 2011 ha
approvato lo schema di convenzione per la concessione alle cooperative del
diritto di proprietà delle aree per la realizzazione di un PEEP. I provvedimenti,
deliberazioni n. 2,3,4,5 sono stati
approvati di stretta misura (9 voti favorevoli su 9 presenti) con il voto
determinante del Consigliere di minoranza, avvocato Macera (legale della
cooperativa La Fratellanza),
quando dall’aula usciva il Consigliere Marcantoni (figlio del presidente della
cooperativa La Marinara),
e viceversa.
Fezzano. Punta Sant'Andrea situazione attuale
Con l'intervento previsto
Nota: la proiezione dell'intervento è sottodimensionata, in realtà il secondo ordine di villette sarà più alto dei cipressi
Le Grazie, situazione attuale
Con l'intervento previsto
Fezzano. Punta Sant'Andrea situazione attuale
Con l'intervento previsto
Nota: la proiezione dell'intervento è sottodimensionata, in realtà il secondo ordine di villette sarà più alto dei cipressi
Le Grazie, situazione attuale
Con l'intervento previsto
Riportiamo una sintesi delle Deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale inerenti la vicenda PEEP nel Comune di Porto Venere.
Tutti i documenti citati sono consultabili presso la sede dell'Associazione
21 dicembre 1999 – Con Deliberazione di G.C. n. 146 viene affidato
all’Arch. Doriano Lucchesini l’incarico per la redazione del PEEP esteso
all’intero territorio comunale, redatto in base alla disciplina urbanistica
conseguente all’entrata in vigore della L.R. 36/97
24 ottobre 2002 – Entra in vigore il PUC approvato con Deliberazione
C.C. n. 3/2002 e successivamente
adeguato ai rilievi della Provincia della Spezia con Deliberazione C.C. n. 25
del 4 settembre 2002.
I
sub ambiti interessati dal Piano PEEP sono:
Fezzano: - R3.4 Ne 6 (Area soprastrada del Fezzano est) Superficie massima
mq 2000, numero massimo di piani 2. Destinazione d’uso residenza. Gli
interventi previsti si attuano con PUO. Il nuovo insediamento ha l’obiettivo
di: consentire il mantenimento della popolazione stabile nell’ambito della
frazione; attuare un collegamento pedonale tra l’abitato del Fezzano e il
crinale verso Panigaglia; integrare l’assetto insediativo esistente con un
nuovo intervento.
Le Grazie: - R8.1 Ne 15
(Valletta della Fornace) Superficie massima mq 1000, numero massimo di piani
non specificato. Destinazione d’uso residenza. Gli interventi previsti si
attuano con PUO. Il nuovo insediamento ha gli obiettivi di: realizare un
intervento edilizio di residenza stabile per favorire il mantenimento della
popolazione della frazione; integrare la nuova costruzione nel contesto
particolare di margine urbano nel quale si colloca.
Le Grazie: - R8.2 Ne 16, 17, 18 (abitato lungo strada parte sud) Superficie massima mq
950 + 800 + 400 numero massimo di piani 2. Destinazione d’uso residenza. Gli
interventi previsti si attuano con Concessione Edilizia Diretta. La previsione
è rivolta alla realizzazione di un intervento di completamento residenziale
della frazione con l’obiettivo del mantenimento della popolazione stabile.
Porto Venere: - R10.1 Ne 20 (olivo case sotto Sant’Antonio) Superficie massima mq
1200, numero massimo di piani 3. Destinazione d’uso residenza. Gli interventi
previsti si attuano con Concessione Edilizia Diretta. La previsione è rivolta
alla realizzazione di un intervento a completamento dell’assetto edificato
esistente destinato al mantenimento della popolazione stabile della frazione.
Porto Venere: - R10.2 Ne 21 (olivo sottostrada). Superficie massima mq 700
(residenza) e mq 400 (edifici in riqualificazione), numero massimo di piani 3.
Gli interventi previsti si attuano con PUO di iniziativa privata, pubblica o
mista. La previsione è rivolta alla realizzazione di un intervento di edilizia
residenziale per il mantenimento della popolazione stabile della frazione, la
realizzazione di parcheggi pertinenziali alle unità edilizie esistenti nella
frazione, la riqualificazione e il consolidamento insediativo dei manufatti
esistenti al limitare dell’area PEEP.
24 ottobre 2002 - Il C.C. approva
la Deliberazione
n. 29 finalizzata all’adozione del PEEP.
Lo strumento per intervenire sulle aree è il PUO, strumento propedeutico al
PEEP che renderà operativa l’assegnazione delle aree. Vengono identificati come
aree edificabili oggetto del PUO i sub-ambiti elencati sopra. La modifica
inserisce ai sensi dell’art. 50 e segg. della L.R. 36/97 la formazione di PUO
di iniziativa pubblica nelle modalità di attuazione degli interventi edilizi. Tale
procedura di carattere tecnico comporta l’adozione di un adeguamento al PUC ai
sensi dell’art. 43 L.R.
36/97.
26 gennaio 2004 – Con la Deliberazione n. 3 del C.C. viene adottato il PUO
con valenza di PEEP per la frazione delle Grazie. Si da atto che sono state
apportate modifiche di cui all’art. 53
della L.R. 36/97 per la dotazione di spazi pubblici e/o di uso pubblico e per
l’utilizzo delle flessibilità del PUC ai sensi dell’art. 27 L.R. 36/97.
26 gennaio 2004 – Con Deliberazione n. 4 del C.C. viene adottato il PUO
con valenza di PEEP per la frazione del Fezzano. Si da atto che sono state
apportate modifiche di cui all’art. 53
della L.R. 36/97 per la dotazione di spazi pubblici e/o di uso pubblico.
22 aprile 2004 – Il C.C. con
Deliberazione n. 15 approva il Regolamento comunale per l’assegnazione delle
aree edificabili residenziali comprese nel PEEP. Per scelta precisa
dell’Amministrazione viene data la priorità alle cooperative locali e si considera elemento preferenziale per
l’assegnazione delle aree disponibili “l’anzianità di dimostrazione di
interesse”. Le cooperative devono dimostrare di avere presentato istanze di
assegnazione di aree PEEP “negli anni precedenti”. Su sollecitazione di un
consigliere, l’assessore Vannini precisa che per “anni precedenti” si intende
che la data di riferimento è il settembre 2003, data fino alla quale era in
vigore il precedente regolamento.
4 luglio 2005 – Con Deliberazione n. 41 del C.C. l’Amministrazione
Comunale si adegua ai rilievi di legittimità e alle prescrizioni di carattere
paesistico ambientale formulati dalla Provincia della Spezia in merito al PUO
con valenza di PEEP in località Le Grazie. L’intervento nel sub-ambito 15 non è
stato modificato negli aspetti esterni delle volumetrie e quindi delle
metrature. Per il 16, il 17 e il 18 era stata rilevata la mancata
corrispondenza al piano paesistico regionale e quindi gli interventi sono stati
rielaborati creando una fascia verde di rispetto tra gli edifici e la strada.
In questa fascia ci saranno le entrate dei garages che vengono interrati. C’è
stata una riduzione per l’intervento n. 16 di circa 280 mq. Anche per
l’intervento n. 17 e n. 18 la Regione ha chiesto
modifiche al progetto mantenendo sempre la fascia di filtro, la zona verde
verso la strada.
1 agosto 2007 – Con Deliberazione n. 100 la Giunta Comunale nomina una
Commissione Tecnica per la valutazione dei titoli di preferenza per
l’assegnazione delle aree alle cooperative ai sensi degli art. 5 e 6 del
Regolamento Comunale.
28 marzo 2008 – La
Deliberazione n. 7 del
Commissario straordinario assunti i poteri del C.C. individua le aree di
intervento ricomprese nel vigente PEEP e fissa il prezzo di cessione delle
stesse con una perizia del tecnico Geometra Fabio Amodio. Le aree individuate
sono quelle già elencate ad eccezione di quelle di Porto Venere per le quali
non si è proceduto all’adeguamento ai rilievi e alle prescrizioni di carattere
ambientale formulati dall’Amministrazione Provinciale della Spezia in quanto è
in corso, a questa data, una rielaborazione della proposta progettuale in linea
con le direttive impartite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio della Liguria. Il valore delle aree è stato “determinato tenendo
conto:
-
della attuale destinazione delle aree
-
delle indicazioni del PUC e dei singoli PUO attuativi approvati e in
particolare dell’obbligo di interventi di iniziativa pubblica specificatamente
PEEP
-
della particolare normativa vigente in materia di edilizia residenziale
pubblica
-
del Regolamento Comunale per l’assegnazione aree PEEP vigente nel Comune di
Porto Venere
-
dei valori di mercato degli immobili di nuova costruzione per l’edilizia
convenzionata, quale sarà quella realizzata all’interno delle aree PEEP, tenuto
conto dei particolari costi locali, della acclività delle aree nonché dei costi
per la sistemazione delle aree secondo gli strumenti urbanistici approvati
-
della particolare situazione normativa che, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 348/07 la quale ha dichiarato incostituzionale l’art. 37 commi
1 e 2 del DPR 327/01 (Testo Unico espropri), è stata modificata con l’art. 2
comma 89 della legge 244/07 (Finanziaria 2008) e pertanto la valutazione
dell’area edificabile va definita in base al valore venale del bene
-
che si tratta, considerata la natura di pubblica utilità finalizzata alla
risoluzione del bisogno di prima casa così come si desume dagli atti di
approvazione dei vari PUO, di interventi di riforma economico-sociale, e
pertanto in sede di procedura per la determinazione dell’indennità di esproprio
si potrà applicare una riduzione pari al 25% del valore venale.
Per
ogni area viene quindi indicato il valore venale del bene a mq, sulla base
delle indicazioni sopra espresse ed inoltre tenendo conto:
-
del costo di
costruzione
-
del costo delle
opere accessorie
-
della tipologia
edificabile tipica dell’edilizia residenziale pubblica
-
degli oneri di
urbanizzazione e altri oneri accessori
-
dei valori
immobiliari disponibili tramite l’Agenzia del Territorio
-
dell’incidenza in
percentuale del valore aree sull’edificato in progetto
I
costi sono così calcolati:
Fezzano
R3.4 Ne 6 superficie da acquisire mq 10.219 totale euro 1.063.530
Le
Grazie R8.1 Ne 15 sup. da acquisire mq 2.610 totale euro 770.604,75
Le
Grazie R8.2 Ne 16 sup. da acquisire mq 2.050 totale euro 345.391,22
Le
Grazie R8.2 Ne 17 sup. da acquisire mq 6.823 totale euro 777.376,80
Le
Grazie R8.2 Ne 18 sup. da acquisire mq 5.079 totale euro 285.971,40
Il
valore totale delle aree è quindi euro
3.242.874,17
16 dicembre 2008 – Con Deliberazione n. 202 la G.C. prende atto del verbale
redatto a conclusione dei lavori, in data 21 novembre 2008, dalla Commissione
esaminatrice e approva l’elenco degli operatori muniti del maggior numero di
titoli di preferenza relativamente alla procedura per l’assegnazione delle aree
edificabili ricadenti nel PEEP, ed esattamente:
-
Coop La marinara R3.4Ne 6, R8.1 Ne 15, R8.2 Ne 16
-
Coop La Fratellanza R8.2
Ne 17, R8.2 Ne 18
Tutte
e 5 le istanze sono state presentate il 31 maggio 2008. L’istanza più “vecchia”
delle cooperative escluse è del 28 aprile 2008
24 febbraio 2009 – Il Consiglio Comunale, con Deliberazioni n. 17 e 18
conferma l’efficacia del vincolo e la pubblica utilità del PUO relativo alle
frazioni del Fezzano e delle Grazie. Delibera inoltre di integrare la deliberazione
C.C. n. 4 del 26 gennaio 2004 stabilendo in mesi 12, decorrenti dalla data del
24 febbraio 2009, il termine di ultimazione dell’espropriazione delle aree,
autorizza l’avvio della procedura di esproprio.
20 luglio 2009 – Il C.C. con deliberazioni n. 45, 46, 47, 48 e 49
prende atto che nei termini indicati dall’articolo 4 del Regolamento Comunale
sono pervenute varie istanze di assegnazione, che con la deliberazione 202/2008
della G. C. è stato approvato l’elenco degli operatori muniti del maggior
numero di titoli di preferenza, approva questo elenco e individua quindi gli
assegnatari delle aree da concedere in diritto di proprietà. Gli assegnatari
sono quelli già individuati dalla G.C.
28 febbraio 2011 – Con le Deliberazioni n. 2, 3 e 4 il C.C. conferma
l’assegnazione delle aree alla coop La Marinara. Avendo
la Cooperativa
già sottoscritto specifico preliminare di vendita con gli attuali proprietari
delle aree, anche “in considerazione del consumarsi del termine per il
perfezionamento della procedura di espropriazione”, il C.C. riconosce alla
Cooperativa la possibilità di presentare un progetto edilizio per la
realizzazione dell’intervento e predispone la bozza di convenzione per
l’attuazione del PEEP successivamente all’acquisizione in proprietà dell’area
da parte del soggetto attuatore e al perfezionamento dei conseguenti atti di
assegnazione.
28 febbraio 2011 – Con Deliberazione n. 5 il C.C. conferma l’assegnazione
dell’area R8.2 Ne 18 alla cooperativa La Fratellanza. La
Cooperativa è già in possesso dell’area (atto d’acquisto rogato il 16 luglio
2010), quindi si da atto del termine delle procedure di esproprio già
avviate e si predispone la bozza di
convenzione per l’assegnazione dell’area.
Non c’è deliberazione sul sub-ambito
R8.2.Ne 17 assegnato alla Coop La Fratellanza