Chi siamo


       La nostra Associazione è nata a seguito di una esperienza di progettazione partecipata del Fronte Mare dei borghi del Fezzano e delle Grazie, Comune di Porto Venere, provincia della Spezia, progettazione guidata dal prof. Giorgio Pizziolo del Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Firenze. qui
     All’inizio del 2009 alcuni appartenenti ai Cantieri dell’Urbanistica Partecipata scelsero di dare vita ad una Associazione e il 3 marzo venne registrata presso l’Anagrafe Tributaria della Spezia l’Associazione Posidonia.
     Le attività dell’Associazione qui perseguono la conoscenza, la tutela, la salvaguardia e la conservazione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e sono tese a favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte che riguardano questi Beni Comuni e al richiedere la trasparenza degli atti amministrativi che su di essi intervengono.
    


STATUTO 


PREAMBOLO. PRINCIPI ISPIRATORI.
La Costituzione della Repubblica Italiana all’articolo 9 recita: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura …. tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione “.
La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati. In particolare la Convenzione ritiene il paesaggio un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni, gli riconosce di svolgere importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale,  e di costituire una risorsa favorevole all’attività economica. Il paesaggio, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro.
Agenda 21 prefigura nello “sviluppo sostenibile” lo scenario per il secolo appena iniziato e invita le Amministrazioni locali, collocate a un livello prossimo a quello in cui vengono percepiti i problemi ambientali e il più vicino ai cittadini, ad attivare politiche di sostenibilità ambientale, dando attuazione alla Carta di Ǻlborg firmata il 27 maggio 1994.
La Convenzione di Ǻrhus, firmata il 25 giugno 1998 e entrata in vigore il 30 ottobre 2001,  rappresenta uno strumento internazionale significativo per la sensibilizzazione e il coinvolgimento della società civile sulle tematiche ambientali. Con la sottoscrizione della Convenzione i Paesi firmatari si impegnano a garantire i diritti di accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica nel processo decisionale, l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Attraverso questi tre percorsi i Paesi firmatari si impegnano a proteggere il diritto di ogni persona presente e delle future generazioni di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute e benessere. 

TITOLO I
Denominazione – segni distintivi – sede

ART. 1
E’ costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una Associazione di promozione sociale, culturale, apartitica e senza scopi di lucro denominata POSIDONIA
L’Associazione opera, in qualità di Presidio Paesistico Partecipativo, per la valorizzazione culturale e paesaggistica del territorio.
L’Associazione ha sede legale in Le Grazie, comune di Porto Venere, provincia della Spezia, via della Libertà n. 53 e si identificherà con un logo che verrà scelto dal Consiglio Direttivo.
La sua durata è illimitata.

TITOLO II.
Scopi - Finalità

ART. 2
L’Associazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare in modo partecipativo le tematiche legate al  territorio perseguendo le seguenti finalità:
-         promozione e diffusione della cultura e della tutela del territorio stimolando la partecipazione dei cittadini;
-         conservare e difendere il patrimonio culturale collegato alle tradizioni e all’ambiente;
-         difendere l’ambiente da interventi che possano snaturarne le valenze storiche e paesaggistiche;
-         promuovere attività che mirino ad approfondire le tematiche collegate alla qualità della vita con particolare riferimento alla difesa dell’ambiente e alla sua salvaguardia da elementi nocivi per la salute;
-         programmare attività culturali e didattiche per sensibilizzare alle tematiche legate al territorio e approfondirle,
-         promuovere occasioni di partecipazione democratica nella gestione del territorio;
-         organizzare e realizzare, anche con il concorso di terzi, manifestazioni e rassegne culturali e di intrattenimento;
-         incentivare scambi culturali, gemellaggi con associazioni e gruppi che abbiano finalità comuni;
-         realizzare iniziative pubblicistiche riguardanti  la gestione del territorio;
-         collaborare con organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
-         promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà o dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza anche mediante la stipula di Convenzioni o Protocolli d’Intesa;
-         partecipare al dibattito promosso dalle Amministrazioni Locali e Regionali sulle tematiche territoriali.


TITOLO III.
Soci

ART. 3
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle

ART. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa,  verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci con contestuale rilascio della tessera sociale  ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
In mancanza di volontario recesso da comunicarsi entro il 30 ottobre di ogni anno i soci saranno considerati tali anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
La lista degli aderenti è pubblica al fine di garantire la massima trasparenza.

ART. 5
La qualifica di socio dà diritto:
-  a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a)      che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b)      che volga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c)      che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO IV
Risorse economiche – Fondo comune – Esercizio sociale

ART. 9
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a)      quote e contributi degli associati;
b)      eredità, donazioni e legati;
c)      contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Istituzioni o di Enti Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)      contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e)      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)        proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)      erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)      entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i)        altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il fondo comune ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 10
L’esercizio sociale da dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

TITOLO V
Organi dell’Associazione – Assemblee – Consiglio Direttivo

ART. 11
Sono organi costitutivi dell’Associazione:
a)      l’Assemblea degli associati
b)      il Consiglio Direttivo
c)      il Presidente
d)      il Tesoriere

Sono organi eventuali:
a)      il Consiglio di Garanzia
b)      il Comitato Tecnico-Scientifico

ART. 12
L’ assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 13
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In generale sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a)      l’elezione del Consiglio Direttivo:
b)      l’elezione del Consiglio di Garanzia;
c)      l’elezione del Comitato Scientifico e del suo coordinatore;
d)      l’approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del rendiconto;
e)      la proposta di Programmi di Ricerca-azione, l’approvazione e il monitoraggio dei programmi di attività e dei Progetti tematici integrati da concordare con il Consiglio Direttivo in attuazione delle finalità di cui all’art. 2; per tali attività in cui siano necessarie specifiche competenze tecniche, l’Assemblea dei soci può incaricare il Consiglio Direttivo di avvalersi delle competenze acquisibili nel Comitato Scientifico, in relazione alla durata e complessità delle attività da svolgere;
f)        l’approvazione di eventuali Regolamenti;
g)      lì accettazione di eventuali lasciti e donazioni;
h)      la deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

ART. 14
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ART. 15
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno tre volte l’anno. Possono partecipare all’Assemblea tutti gli iscritti all’Associazione. L’Assemblea è indetta dal Comitato Direttivo o da almeno cinque soci che ne facciano richiesta. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.

ART. 16
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da 5 membri eletti fra gli associati.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, un Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo mail o telefono almeno tre giorni prima della riunione.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, in generale, al Consiglio:
a)      curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b)      redigere il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il rendiconto;
c)      predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
d)      predisporre tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e)      nominare i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
f)        convocare eventualmente l’Assemblea dei soci per la nomina del Comitato Scientifico;
g)      compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h)      vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
In particolare il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci i programmi di attività e i progetti tematici per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 2, individuando le eventuali necessarie commissioni di lavoro.

ART. 17
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio

Presidente
ART. 18
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente svolge la sua mansione a titolo volontario e gratuito.

Il tesoriere
ART. 19
Il tesoriere tiene il libro cassa, scrive e presenta il bilancio preventivo e consuntivo dell’Assemblea, svolge la sua funzione a titolo volontario e gratuito.

Il Consiglio di Garanzia
ART.20
Il Consiglio di Garanzia è eletto dall’Assemblea tra i soci che non sono membri del Comitato Direttivo ed è composto da tre membri. Esamina i casi disciplinari di singoli soci le cui attività si siano dimostrate chiaramente incompatibili con gli scopi dell’Associazione. Garantisce il corretto svolgimento delle votazioni. Revisiona il bilancio presentato dal tesoriere.

Comitato tecnico-scientifico
ART. 21
Il Comitato tecnico-scientifico è proposto dall’Assemblea dei soci che ne nomina i membri e il coordinatore.
Il Comitato è strumento dell’Associazione, di cui essa si avvale a titolo consultivo per meglio orientare e/o costruire la fattibilità di particolari iniziative, progetti e ricerche-azioni che necessitano di particolari e specifiche competenze tecnico-scientifiche.
Il Comitato può essere composto da:
·        i soci stessi sulla base delle loro competenze disciplinari e tematiche riconosciute;
·        esperti e studiosi di livello nazionale e internazionale le cui competenze vengono segnalate e riconosciute sulle materie da sviluppare.
Il Coordinatore del Comitato Scientifico ha il compito di coordinare le attività del comitato stesso garantendone la piena rispondenza con le finalità dell’Associazione e dei soggetti che vi partecipano.




Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI
Scioglimento

ART. 23
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria
ART. 24
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale della Spezia.

Norma finale
ART. 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.




Registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio della Spezia, il 03/03/2009 al n. 1242 serie 3